ANTINCENDIO: COSA E QUANDO CONTROLLARE?

Quella che segue è una nota informativa relativa alle norme che regolano l’attività dei controlli da effettuarsi sulle attrezzature antincendio. In particolare, dopo aver riportato uno stralcio delle leggi che, nell’ambito della nostra legislazione, dettano le disposizioni generali relative alla tempistica con cui effettuare i controlli sulle attrezzature antincendio e al ruolo della persona competente ad effettuare tali controlli, sono state indicate le norme di riferimento per le varie tipologie di attrezzature che devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifiche periodiche.

D.P.R. 547/55 Art. 34 “… tutti i mezzi di estinzione incendi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno semestralmente da personale esperto”
Allegato VI del D.M. 10-03-1998 – CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
6.2 – Definizioni
Al fine del presente decreto si definisce: CONTROLLO PERIODICO: l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
6.4 – Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato

UNI 9994 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori d’incendio – Manutenzione”

3. TERMINOLOGIA: Manutentore: persona fisica e giuridica esperta nell’espletamento del servizio di manutenzione degli estintori, e che opera secondo la legislazione vigente.
5.2 CONTROLLO: consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore…
8. MANUTENTORE: Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale esperto.

UNI 10779 – “RETI DI IDRANTI”

Esercizio e verifica dell’impianto
L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell’impianto, che rimangono sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di ispezione periodica da parte della ditta installatrice o di altro organismo
autorizzato.
L’utente deve pertanto provvedere a quanto segue:
– sorveglianza dell’impianto;
– manutenzione dell’impianto in accordo alla UNI EN 671-3 e attendendosi alle istruzioni fornite dalla ditta installatrice;
– verifica periodica dell’impianto, almeno due volte l’anno, da parte di ditta o personale specializzato, allo scopo di
accertare la funzionalità dell’impianto e la sua conformità alla presente norma.
L’utente deve tenere un apposito registro, firmato dai responsabili, costantemente aggiornato, su cui annotare:
– i lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazioni, variazioni di attività, modifiche
strutturali, ecc.) qualora questi possano influire sulla efficacia della protezione;
– le prove eseguite;
– i guasti e, se possibile, le relative cause;
– l’esito delle verifiche periodiche dell’impianto.

UNI EN 671-3 – “SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI – MANUTENZIONE DEI NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE ED IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI”

Controllo e manutenzione
Il controllo e la manutenzione dovrebbero essere eseguiti dalla persona competente. Persona competente: persona dotata dell’esperienza e dell’addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni speciale procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione della presente norma.

DECRETO 21 GIUGNO 2004 “NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PARTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA”

Art.2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

j) per “ Libretto di installazione, uso e manutenzione” si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalità ed avvertenze d’uso;
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art.3 – Utilizzazione
Comma 4. L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediate controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art. 2 lettera j), presenti nel libretto
di uso e manutenzione.

APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI:
UNI 9489 – “IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE AUTOMATICI A PIOGGIA (SPRINKLER)”
UNI 9490 – “ALIMENTAZIONI IDRICHE PER IMPIANTI AUTOMATICI ANTINCENDIO”
UNI 9795 –“SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME ANTINCEDIO

Ispezioni periodiche
Ogni impianto in esercizio deve essere sottoposto a lmeno due volte , con intervallo non minore di 5 mesi, ad un’ispezione allo scopo di verificarne lo stato di efficienza e la conformità alla presente norma. L’accertamento deve essere formalizzato nell’apposito registro ed eventualmente mediante certificato di ispezione, evidenziando in particolare:
– le eventuali variazioni riscontrate, sia nell’impianto sia nell’area protetta, rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente;
le eventuali deficienze riscontrate.

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Il Decreto 15 luglio 2003, n°388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, e successive modificazioni – apporta notevoli modifiche alle precedenti indicazioni relative al campo del pronto soccorso aziendale. Tale Decreto sostituisce per tale ambito il precedente Decreto Ministeriale del 2 luglio 1958 (che quindi è abrogato) ed entrerà definitivamente in vigore dal 03/02/2005 .
Il presente provvedimento prevede la classificazione delle aziende in tre gruppi:
GRUPPO A – aziende che svolgono un’attività particolare (l’elenco completo è indicato nel decreto – es. attività industriali a rischio di incidente rilevante, aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura…)
GRUPPO B – aziende o unità produttive con tre o più lavoratori, non rientranti nel gruppo A.
GRUPPO C – aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori, non rientranti nel gruppo A.

A seconda della categoria, tra i vari obblighi (formazione, mezzo di comunicazione…), è stata prevista l’adozione di apposite attrezzature, in particolare la “cassetta di pronto soccorso” e il “pacchetto di medicazione” per i quali, rispetto alle cassette di pronto soccorso in circolazione, è stato previsto un apposito contenuto:

Aziende con 3 o più lavoratori:


Riferimento: ALLEGATO 1D.M. 388 del 15/07/03 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

N° 5 paia di guanti sterili monouso
N° 1 Visiera paraschizzi
N° 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
N° 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
N° 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
N° 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
N° 2 teli sterili monouso
N° 2 pinzette da medicazione sterili monouso
N° 1 confezione di rete elastica di misura media
N° 1 confezione di cotone idrofilo
N° 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
N° 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5
N° 1 paio di forbici
N° 3 lacci emostatici
N° 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
N° 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
N° 1 termometro
N° 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (sfigmomanometro).

Aziende con meno di 3 lavoratori e Aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva


Riferimento: ALLEGATO 2D.M. 388 del 15/07/03
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

N° 2 paia di guanti sterili monouso
N°1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml
N° 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250ml
N°1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole
N° 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
N° 1 pinzetta da medicazione sterili monouso
N° 1 confezione di cotone idrofilo
N° 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
N° 1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5
N° 1 rotolo di benda orlata alta cm.10
N° 1 paio di forbici
N° 1 laccio emostatico
N° 1 confezione di ghiaccio pronto uso
N° 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

ESTINTORI CARRELLATI :
DAL 20 MARZO 2005 SOLO MODELLI OMOLOGATI

Ricordiamo che il D.M. 6 marzo 1992, riguardante l’omologazione degli estintori carrellati di incendio, all’art. 10 Norme Transitorie – comma 2 stabilisce: “Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto (19 marzo 1992) potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall’esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell’esercente”. Vi consigliamo, pertanto, di verificare la situazione degli estintori carrellati in Vostro possesso: la scadenza del 20 marzo 2005 è ormai prossima!
Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o preventivi.